Articolo 1
È costituita un'Associazione denominata:
"
Società Italiana
della Contraccezione - S.I.C.O.N.L.U.S.".
L'Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi, degli articoli
36 e seguenti del Codice Civile, del presente Statuto e dalle deliberazioni
degli organi sociali.
La sede sociale è in Roma in Via della Giuliana 35. L'associazione
con delibera del consiglio direttivo ha facoltà di variare sede
sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche
al di fuori della propria sede sociale. L'associazione può aderire
ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti
in Italia e all'estero.
L'associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente
dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza
a categorie, enti e razze diverse.
Articolo 2
L'associazione intende perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione: diffondere e stimolare
la crescita culturale e sociale in materia di sessualità. In
particolare l'Associazione intende:
- promuovere il concetto ed il costume della procreazione libera
e responsabile;
- promuovere l'informazione tra le coppie sulle metodiche inerenti
la contraccezione;
- promuovere ogni attività di ricerca scientifica nel campo
della medicina della riproduzione e favorire l'applicazione clinica
delle nuove metodiche mediche, biologiche e chirurgiche
per la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento dei problemi connessi
alla medicina della riproduzione;
- promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della
vita delle donne in tema di contraccezione, menopausa, fertilità,
sessualità e periodo preconcezionale e prenatale.
L'Associazione, inoltre potrà svolgere attività direttamente
connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi,
ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti
dal D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare è interesse dell'Associazione:
- portare a conoscenza dell'opinione pubblica corrette informazioni
sulla prevenzione socio-sanitaria della coppia e della
donna;
- assumere iniziative e proporre richieste nei confronti di enti
pubblici ed istituzioni di ogni livello, nello spirito
degli scopi dell'Associazione;
- rganizzare simposi e congressi nazionali ed internazionali che
prevedano la partecipazione di autorevoli ricercatori
nel campo scientifico;
- organizzare seminari con rappresentanti della cultura, delle religioni
e della politica;
- pubblicare periodici di informazione o materiale educazionale sulle
attività dell'associazione;
- favorire scambi culturali con associazioni nazionali e straniere
che perseguono gli stessi scopi;
- istituire borse di studio e contributi a favore di giovani ricercatori
meritevoli.
Articolo 3
L'associato è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione
e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita societaria.
Il numero degli associati è illimitato. Possono diventare associati
le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche e gli enti
di diritto pubblico che ne accettino lo statuto e condividano gli scopi.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato
persona fisica maggiore di età e per l'associato persona giuridica
il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche
dello statuto.
L'associato persona giuridica, è rappresentato nei rapporti sociali
e nel diritto ad essere elettorato attivo e passivo in via esclusiva
dal proprio legale rappresentante. Esso esprime in assemblea un voto
unico, qualsiasi sia la propria natura giuridica.
Per quanto concerne i rapporti originati dalla propria
adesione all'Associazione, l'associato persona giuridica elegge a domicilio
la propria sede sociale principale.
Per essere ammessi ad associato è necessario presentare domanda
al Consiglio Direttivo, o a persona da esso delegata, con l'osservanza
delle seguenti modalità:
1. indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione
della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi
sociali;
2. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle
deliberazioni degli organi sociali;
3. pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal
Consiglio Direttivo.
È compito del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione
dei nuovi associati. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato
potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva
l'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi associati
saranno iscritti nell'apposito Libro degli Associati, tenuto in forma
libera, anche meccanografica.
Articolo 4
Gli associati sono tenuti:
- al pagamento delle quote sociali;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni
e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Si decade dalla qualifica di associato esclusivamente:
a) per decesso;
b) per recesso o reiterato mancato versamento della
quota associativa annua;
c) per espulsione deliberata dall'assemblea ordinaria
qualora l'associato agisca in modo contrastante
all'interesse e alle finalità dell'associazione.
Articolo 5
Gli organi dell'Associazione sono democraticamente elettivi.
Essi sono:
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il segretario;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori contabili, nei casi stabiliti
dall'art. 15 del presente statuto.
Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per
l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'associazione
da parte di associati, avverranno tassativamente nei modi stabiliti
dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di
associazioni senza scopo di lucro.
Articolo 6
L'assemblea generale è composta dagli associati maggiorenni in
regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata dal
consiglio direttivo, ovvero su proposta di un gruppo di associati; qualora
tale gruppo superi il 25% degli associati la convocazione è obbligatoria.
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione
per iscritto presso la residenza o la sede degli associati con preavviso
di almeno 15 giorni.
L'assemblea straordinaria invece dovrà essere convocata a mezzo
lettera raccomandata, con preavviso di almeno trenta giorni.
La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria
dovrà specificare la data, il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine
del giorno della riunione e potrà contenere l'indicazione della
data e dell'ora della seconda convocazione dell'assemblea. L'assemblea
si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria nel periodo
che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo, salve altre
disposizioni di legge, per l'approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio
Direttivo convocare l'Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.Le
assemblee ordinarie e straordinarie saranno validamente costituite in
prima convocazione, quando vi intervengono almeno la metà più uno
degli associati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia
il numero degli associati.
Articolo 7
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide
quando sono prese dalla metà più uno degli associati
presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide
quando sono prese dalla metà più uno degli associati presenti.
Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio
segreto.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da
un presidente di assemblea nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni
adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei verbali a cura
del presidente d'assemblea o suo delegato.
Articolo 8
L'assemblea ordinaria delibera l'approvazione del bilancio
ed elegge il consiglio direttivo e delibera altresì su tutte
le questioni che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre
al suo vaglio.
Articolo 9
L'assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie,
lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale liquidazione del fondo
comune ed in ogni questione ad essa demandata dal consiglio direttivo.
Articolo 10
L'associazione è amministrata dal consiglio direttivo formato
da sette consiglieri. Di tali consiglieri uno avrà funzioni di
Presidente, due funzioni di Vicepresidente, uno funzione di tesoriere
ed uno funzioni di segretario, tutti eletti dal Consiglio Direttivo.
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