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Statuto della Società Italiana della Contraccezione (S.I.C.)

Articolo 11
Il consiglio direttivo rimane in carica 4 anni, i suoi componenti possono essere rieletti e le cariche al suo interno possono essere variate. Per la continuità dell'attività associativa si stabilisce che il Presidente e il Segretario facciano parte, alla scadenza, con funzione consultiva, del nuovo Consiglio direttivo. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipano almeno quattro membri.
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del segretario o da almeno tre dei componenti che ne facciano richiesta, e comunque, almeno una volta l'anno.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.
Le riunioni del consiglio direttivo saranno verbalizzate a cura del segretario o suo delegato, nell'apposito Libro dei Verbali del consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci. In particolare è di competenza del consiglio direttivo:
a) nominare il Presidente, i Vice Presidenti, il tesoriere e il segretario;
b) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
c) nominare associati onorari e benemeriti;
d) determinare le quote associative;
e) convocare le assemblee;
f) predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
g) redigere i programmi di reperimento dei fondo e di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
h) collaborare con il gruppo di lavoro permanente della Società: SaBeD (Salute, Benessere, Donna) costituito dai soci fondatori - Prof. G.B. Melis, Prof. C. Nappi, Prof. G. Scarselli,
Prof. A. Volpe, Dott. P. Rita - che ha come compito principale di promuovere la diffusione di come la donna deve gestire la propria salute per il proprio benessere, attraverso tematiche riguardanti la procreazione, la diagnosi e la cura delle patologie femminili.

Articolo 12
Il Presidente e il segretario hanno la rappresentanza e la firma sociale, in forma disgiunta tra loro. Il Presidente e il segretario danno esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e stipulano, tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Il Presidente, i Vice Presidenti, il tesoriere ed il segretario decadono per dimissioni, scioglimento del consiglio direttivo o revoca dell'incarico da parte del consiglio direttivo.

Articolo 13
Per le obbligazioni dell'Associazione rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 14
La Associazione sta in giudizio di fronte a terzi nella persona del Presidente e del Segretario, disgiuntamente tra loro.

Articolo 15
Il collegio dei revisori contabili è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenesse opportuno o per obbligo legislativo. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 16
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  • dalle quote associative;
  • dai contributi degli associati;
  • da eventuali sponsorizzazioni per iniziative specifiche, nel rispetto delle finalità e dell'autonomia dell'associazione;
  • da eventuali contributi ministeriali;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
  • dai proventi derivanti da manifestazioni a carattere scientifico o promozionale e dalle partecipazioni ad esse;
  • dai proventi di attività istituzionali dall'associazione;
  • dai beni che comunque divengono proprietà dell'associazione.

Articolo 17
Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
La Associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e.dei:fipropri associati, nei limiti e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 18
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge, le norme di compilazione del bilancio sono demandate al regolamento di cui all'articolo 21 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 19
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

  1. al fondo comune;
  2. per la realizzazione di attività di cui all'articolo 2 del presente statuto;
  3. per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 20
La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria. In caso di scioglimento, l'assemblea delibera sull'assegnazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto o, in alternativa, sulla devoluzione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali sentito il parere dell'eventuale organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. A tal fine l'assemblea può nominare uno o più liquidatori.

Articolo 21
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo con l'approvazione dell'assemblea degli associati.

Articolo 22
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e della Unione Europea.

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